Azioni di classe all’italiana

Le azioni di classe, lo abbiamo visto nei film nordamericani e letto nei legal thriller di John Grisham, possono essere uno strumento di micidiale deterrenza rispetto agli illeciti di massa. Se vittoriose, infatti, le class action possono arrivare ad imporre alle imprese che hanno leso i diritti dei consumatori – o delle loro controparti commerciali – […]

Le azioni di classe, lo abbiamo visto nei film nordamericani e letto nei legal thriller di John Grisham, possono essere uno strumento di micidiale deterrenza rispetto agli illeciti di massa. Se vittoriose, infatti, le class action possono arrivare ad imporre alle imprese che hanno leso i diritti dei consumatori – o delle loro controparti commerciali – risarcimenti multimilionari e liquidare laute parcelle agli avvocati e ai consulenti coinvolti quali medici, periti, economisti. Tuttavia, anche negli Stati Uniti d’America, patria della mass litigation, i consumatori non sono sempre pienamente ristorati dei danni subiti da un illecito massivo (principalmente a causa dell’incidenza dei patti di quota lite su cui sono parametrati i compensi degli avvocati) e non tutti i casi “meritevoli” raggiungono le aule di tribunale (a causa dalla selezione a monte dei good cases da parte dei consulenti legali). Nonostante le sue imperfezioni, il sistema nordamericano è comunque lontano anni luce dal modello che si sta delineando in Europa.

Va precisato fin da subito che la class action (in italiano “azione di classe”) non è altro che uno strumento di aggregazione processuale che persegue una logica di efficiente amministrazione della giustizia nell’interesse:
i) dei danneggiati da un illecito massivo (che aggregando singole istanze di tutela in un unico giudizio riescono a portare in giudizio anche i cosiddetti small claims ovvero cause il cui modico valore non giustificherebbe la proposizione di una azione individuale da un punto di vista economico
ii) dei danneggianti (o asseriti tali) che potranno risolvere in un sol colpo ed in un solo giudizio una serie massiva di contenzioni che altrimenti sarebbero stati individualmente proposti in giudizi separati – evitando altresì i possibili esiti contrastanti tra i vari giudizi)
iii) dell’apparato giudiziale che concentra risorse umane e materiali in un unico giudizio invece che in una dispersa moltitudine, con vantaggi per i contribuenti.

Sorprende dunque che, a fronte di una ormai conclamata e benefica massificazione delle attività umane (che porta inevitabilmente ad una maggiore frequenza di illeciti di portata massiva) l’ordinamento giuridico UE e italiano non abbia apprestato efficaci strumenti di gestione di simili contenziosi.
In realtà, le istituzioni dell’UE fin dal 2005 hanno avviato un partecipato dibattito in merito alla introduzione di una normativa in materia di azioni collettive. In UE lo strumento collettivo è denominato collective redress: una chiara presa di distanza, anche lessicale, dal termine nordamericano class action che evoca gli “abusi” e gli “eccessi” d’oltreoceano.
Il “sobrio” modello UE, come ben noto, non ha mai assunto la forma di una legislazione comunitaria ma dal giugno del 2013 è riportato in una raccomandazione (atto per definizione non vincolante) che fissa i “principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione”.

Chi ha avuto modo di leggere il documento UE, avrà certamente notato che la Raccomandazione non indica “principi comuni” bensì sembra fissare norme di dettaglio che, più che stimolare ed incentivare la creazione di un contesto normativo favorevole uniforme o quantomeno neutro, sembrano all’opposto imbrigliare lo sviluppo di una normativa efficace a protezione di una efficiente amministrazione della giustizia. Il fissare a livello UE principi comuni su aspetti che sono obiettivamente determinanti per il successo del meccanismo del collective redress come la chiara preferenza per il sistema opt-in (è invece scientificamente provato che è più efficace l’opt-out per l’aggregazione delle azioni), il divieto di danni punitivi ed il divieto di patti di quota lite (entrambi elementi unanimemente considerati – al netto dei possibili abusi – come chiari incentivi alla proposizione delle azioni di classe), non fa altro che imbrigliare gli ordinamenti giuridici in ambito UE in modo che non possano predisporre meccanismi di tutela più avanzati perché sarebbero contrari ai principi comuni che il legislatore UE si è affrettato a tracciare.
Un’ultima notazione. La Raccomandazione prevede che “gli Stati membri dovrebbero applicare nei sistemi di ricorso collettivo nazionali i principi definiti nella presente raccomandazione entro il 26 luglio 2015”. Ancora qualche settimana di pazienza e il tema “class action” o “collective redress” sarà sistemato per un po’.

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