Piccole partite IVA, si cambia. No, forse

Come avevamo anticipato con una riflessione sulle opportunità legate alle nuove partite IVA, dal 2015 il regime forfetario non è più destinato alle sole nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo rientranti nel cosiddetto “regime dei minimi”. Infatti può riguardare tutte le persone fisiche che rispettano determinati requisiti e prevede principalmente la determinazione del reddito attraverso un […]

Come avevamo anticipato con una riflessione sulle opportunità legate alle nuove partite IVA, dal 2015 il regime forfetario non è più destinato alle sole nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo rientranti nel cosiddetto “regime dei minimi”. Infatti può riguardare tutte le persone fisiche che rispettano determinati requisiti e prevede principalmente la determinazione del reddito attraverso un coefficiente di redditività applicato ai ricavi/compensi, diversificato a seconda dell’attività svolta, in sostituzione di una totale deducibilità dei costi; l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul reddito del 15%, in sostituzione di quella del 5%; l’effettuazione delle operazioni attive senza rivalsa dell’Iva, una conferma; la possibilità di fruire di spese per prestazioni di lavoro fino al tetto annuo di 5.000 euro lordi, una nuova disposizione.

Ma la vera notizia è che questo cambiamento potrebbe cambiare ancora. Ma fotografiamo lo stato attuale.

Le condizioni iniziali per l’accesso al nuovo regime

Il nuovo regime agevolato rappresenta un regime naturale: ciò significa che i contribuenti già in attività che soddisfano i requisiti di accesso migrano automaticamente dal 1° gennaio 2015 in tale regime, fatta salva la facoltà di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’accesso è riservato a coloro che nel periodo di imposta 2014 hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a soglie che variano in base al codice attività Ateco 2007 (a seconda del tipo di attività svolta il limite varia da 15.000 euro a 40.000 euro).

Di seguito una necessaria “tabella di orientamento”.

 

Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Limite dei ricavi / compensi Coefficiente di redditività
  1. Industrie alimentari e delle bevande
(10-11) 35.000 euro 40%
  1. Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 euro 40%
  1. Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81 30.000 euro 40%
  1. Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89 20.000 euro 54%
  1. Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68) 15.000 euro 86%
  1. Intermediari del commercio
46.1 15.000 euro 62%
  1. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
(55 – 56) 40.000 euro 40%
  1. Attività professionali
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 15.000 euro 78%
  1. Altre attività economiche
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 20.000 euro 67%

 

Nel caso di sussistenza nel periodo di imposta 2014 di partita Iva individuale e di reddito di lavoro dipendente o assimilato, va effettuata una ulteriore verifica: se la somma delle due tipologie di reddito eccede l’importo di 20.000 euro, l’accesso al regime agevolato è consentito solamente se il reddito da partita Iva è prevalente rispetto a quello da lavoratore dipendente.

Le condizioni per rimanere nel nuovo regime

Vanno, poi, verificati annualmente due requisiti: le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite di 5.000 euro lordi e il costo lordo complessivo dei beni strumentali al termine del periodo di imposta non deve essere superiore a 20.000 euro (si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo e non vengono considerati quelli di ammontare inferiore a 516,46 euro).

Per i contribuenti che intraprendono una nuova attività rispettando i requisiti per l’accesso al regime forfetario, per il primo triennio il reddito determinato sulla base dei coefficienti di redditività è ridotto di 1/3 (riduzione concessa anche nel caso di passaggio di regime da minimo o neo-attività a nuovo minimo nel 2015).

Gli esclusi

Sono esclusi dall’accesso al regime agevolato i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva; i soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito; i soggetti non residenti (ad eccezione di coloro che producono nello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo, qualora siano residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni); i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili; i soggetti che partecipano a società di persone o a società a responsabilità limitata trasparenti.

I “vecchi” regimi agevolati dei minimi, degli ex minimi e delle neo-attività

Come accennato, il nuovo regime sostituisce i regimi agevolati in vigore fino al 31 dicembre 2014 dei “minimi” (art.27, co.1 e 2 D.L. n.98/11), degli “ex minimi” (art.27, co.3 D.L. n.98/11) e delle “nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo” (art.13 della L. n.388/2000). Vediamo di esemplificare con una tabella le varie casistiche:

 

Regime dei minimi nel 2014 Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime, rimanere nel vecchio regime fino al termine del quinquennio o al compimento del 35° anno di età ovvero optare per l’applicazione del regime ordinario. N.B. Se nel 2015 si transita nel nuovo regime e si è nel primo triennio di attività è concessa la riduzione forfetaria di 1/3 del reddito determinato in base ai coefficienti.
Regime degli ex minimi nel 2014 Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime ovvero optare per l’applicazione del regime ordinario.
Regime nuove iniziative nel 2014 Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime ovvero optare per l’applicazione del regime ordinario. N.B. Se nel 2015 si transita nel nuovo regime e si è nel primo triennio di attività è concessa la riduzione forfetaria di 1/3 del reddito determinato in base ai coefficienti.

 

Come funziona

Numerose sono le semplificazioni previste sia ai fini reddituali sia ai fini Iva per tutti i nuovi minimi, così come ai fini previdenziali per i soli contribuenti esercenti attività di impresa (non per i professionisti). Sinteticamente:

  • il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi/compensi il coefficiente di redditività individuato nella tabella sopra riportata;
  • al risultato così ottenuto, dedotti anche i contributi previdenziali obbligatori, viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e dell’Irap pari al 15%;
  • sono irrilevanti i costi e le spese effettivamente sostenute;
  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • obbligo di conservare tutti i documenti emessi e ricevuti;
  • esenzione della presentazione della dichiarazione Irap e degli studi di settore.
  • non è prevista l’applicazione di ritenute di acconto né sulle fatture emesse (andrà comunicato al cliente che il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva) né su quelle ricevute (in dichiarazione dei redditi andrà indicato il codice fiscale del soggetto percettore di redditi per i quali non è stata applicata la ritenuta);
  • ai fini Iva non si applica la rivalsa sulle fatture di vendita e non si ha diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
  • esenzione dalla presentazione della dichiarazione Iva, dalla comunicazione clienti/fornitori (c.d. spesometro) e dalla comunicazione black-list;
  • i contribuenti esercenti attività di impresa (non autonomi/professionisti) possono fruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il reddito minimo annualmente previsto dalla L. n.233/90.

 

Un cambiamento che ancora non ha cambiato la situazione previgente

Tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015 molti contribuenti si sono adoperati per pianificare la propria posizione contabile e fiscale sulla base delle nuove regole.  Il cambiamento di tali regole non è stato però gradito dalla maggior parte degli operatori che adottavano i regimi precedenti in quanto ritenuta una modifica peggiorativa fino a quando, per ammissione dello stesso governo Renzi, le partite IVA oggetto di riforma sono state ritenute fra le categorie più svantaggiate dalla Legge di Stabilità, a causa dei nuovi meccanismi introdotti sui quale sono, non a caso, vicine alcune modifiche che dovrebbero, così pare, essere formalizzate in questo mese di febbraio dal Consiglio dei Ministri.

Inutile fare supposizioni. Sulla materia occorre sempre attendere le norme definitive… quando lo saranno.

Non c’è e non può esserci alcun dubbio: è pericoloso apportare modifiche al nuovo regime forfetario in corso d’anno. Se l’Esecutivo pensa di ampliare le modalità ed i criteri di accesso saranno, automaticamente, penalizzati tutti coloro che nel frattempo hanno scelto altri regimi contabili non avendo i requisiti per l’ingresso nel nuovo regime.

Qualsiasi ulteriore cambiamento, agevolerà le nuove attività che verranno avviate nei mesi successivi, ma creerà inevitabili disagi a tutti coloro che sono già in attività all’1.01.2015 o che avranno aperto la partita Iva nei primi giorni del 2015.

L’attesa creerà, inoltre, la necessità di capire quali saranno esattamente le modifiche che dovranno arrivare e tutti coloro che hanno deciso di aprire una partita Iva, salvo situazioni ed esigenze contingenti, non potranno che rinviare l’inizio della loro attività per assimilare le novità verranno in introduzione.

In economia non esiste peggior nemico dell’incertezza e quella che si sta creando attorno alle regole del nuovo regime a forfait è la classica situazione di stallo dettata da un’incognita sulle modifiche annunciate e ancora da apportare.

Tutto questo, una tale modalità di operare e legiferare, la creazione di incognite, ripensamenti e repentine modifiche di carattere strutturale non sono positive, non sono cambiamenti è la creazione del caos. O forse anche il caos è un cambiamento ?

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