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Indennità non vuol dire sicurezza. Gli insegnanti e il rischio biologico
Il sindacato ANIEF chiede un’indennità per gli insegnanti come categoria a rischio contagio da COVID-19, appellandosi al decreto legislativo 81 del 2008. Ma la soluzione migliore sarebbe una buona prevenzione, che il ministero non ha mai messo in atto.
Monetizzare o prevenire, questo è il dilemma. In particolare quando si discute sul rischio biologico, tornato prepotentemente di moda dall’arrivo del COVID-19. L’ultima attualità di queste settimane, in ordine di tempo, è la battaglia dell’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, che appunto, in tempo di pandemia ritiene superato il livello di guardia, con il personale scolastico sottoposto a forte stress e all’eventualità non così remota di rientrare nel conteggio quotidiano dei positivi. Motivazioni, sembra, più che sufficienti per chiedere a gran voce l’introduzione nel comparto scuola di una specifica indennità per il rischio biologico.
Come ribadito dalla stessa ANIEF, attraverso il proprio ufficio stampa, che conferma le parole del presidente Marcello Pacifico: “Lavorare ogni giorno in spazi ristretti, con un altissimo numero di alunni, con alti rischi di incorrere in virus come il COVID, ma anche in patologie legate allo stress derivante proprio dalle difficili condizioni professionali, comporta l’assegnazione dell’indennità”.
Un diritto, a detta del sindacato, negato contro ogni buon senso, e che ancora, nonostante la mediazione e gli incontri con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, non vede all’orizzonte la tanto agognata fumata bianca. Così anche il mondo dell’istruzione rimane per il momento a bocca asciutta, e non è l’unico settore, bisogna sottolinearlo. Inoltre, aspetto tutt’altro che irrilevante, non sono in molti a chiedersi perché, considerato che il tema, se togliamo gli ultimi due anni, è poco conosciuto e ancor meno dibattuto.
ANIEF e l’indennità da rischio biologico per gli insegnanti. Torto o ragione?
Di che cosa stiamo parlando? È il decreto legislativo 81 del 2008, testo unico sulla salute e sicurezza, a disciplinare questa tipologia di rischio, per le attività lavorative a contatto con agenti biologici, microrganismi o colture cellulari in grado di provocare danno all’essere umano. Quattro i gruppi di classificazione del pericolo, che spaziano da una bassa probabilità di causare malattie alla minaccia elevata per l’incolumità dei lavoratori.
Attraverso il Titolo X del testo quindi si entra nel dettaglio della materia, con il legislatore che sancisce una serie di obblighi per il datore di lavoro, tra cui l’adozione di tutte le misure igieniche, l’informazione e la formazione ai lavoratori, l’istituzione di registri degli esposti e, aspetto fondamentale, la valutazione del rischio, per valutare l’eventualità che si verifichino eventi potenzialmente dannosi nelle circostanze di utilizzo degli agenti biologici.
Comunque, per onore di cronaca, è opportuno sottolineare che il decreto elenca in modo piuttosto dettagliato le attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici. Nella lista in effetti non ci sono gli istituti scolastici; non mancano invece le industrie alimentari, l’agricoltura, i servizi sanitari, gli impianti di smaltimento rifiuti e quelli per la depurazione delle acque di scarico. Ma quanti di questi annoverano nei contratti nazionali di riferimento un’indennità specifica per i ruoli seriamente esposti?
La ricerca tra l’infinita selva di contratti nazionali e integrativi di secondo livello è eufemisticamente complessa e tende a non produrre risultati confortanti circa la presenza di risarcimenti per il rischio biologico. Tra le verifiche sugli accordi analizzati, l’unica certezza si trova sul CCNL del settore sanitario, soprattutto per quel che riguarda il ruolo degli infermieri, anche se l’applicazione dipende dalle scelte delle singole direzioni sanitarie. Per esempio, l’inserimento della voce in busta paga può dipendere dai singoli reparti; nella fattispecie spesso si trova per chi presta servizio al pronto soccorso, in rianimazione o nelle malattie infettive, mentre difficilmente viene corrisposta, per ovvi motivi, in ortopedia. D’altro canto è doveroso sottolineare che la sanità ha portato a termine nel tempo un lungo percorso specifico sul tema, a maggior ragione per l’importante livello di rischio riscontrabile negli ospedali e nei luoghi di cura.
Il vero obiettivo è la prevenzione, non il risarcimento: il caso del settore sanitario
In molti contratti, al contrario, non compare nulla, e la motivazione è forse legata alle corrette modalità di inquadramento dell’argomento. Siamo sicuri che un’indennità di rischio biologico e la correlata quantificazione del pericolo conseguente sia la strada migliore per affrontare il tema? Perché se nel settore sanitario, per quanta prevenzione si riesca a implementare, il rischio è nei fatti non del tutto eliminabile, nelle altre tipologie contrattuali mettere nero su bianco cifre per indennizzare la possibilità di ammalarsi sui luoghi di lavoro non sembra una soluzione ottimale e in linea con gli argomenti cardine di oggi: etica, sostenibilità, salute e sicurezza.
Per rimanere negli ambienti ospedalieri, prendiamo come esempio i radiologi. Il ragionamento da un lato si sofferma sulla necessità di monetizzare il rischio, ma il vero obiettivo rimane garantire adeguati livelli di prevenzione e sicurezza, al fine di ridurre al minimo l’incidenza infortunistica e di malattie professionali. Quella è la via da percorrere, attraverso strumenti mirati. Ecco perché i metalmeccanici, per citare il CCNL più famoso, nei tavoli di contrattazione e trattativa sindacale in linea generale lavorano sempre sugli aspetti preventivi e non sulle indennità.
“Da decenni il sindacato confederale non persegue la politica contrattuale dello scambio tra salario e salute. Quello che posso dire è che per parte sindacale lavoriamo quotidianamente e con uno sforzo collettivo enorme per incrementare i livelli di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”, spiega Ivano Ventimiglia, del dipartimento Ambiente e Sicurezza CGIL Varese. “Aggiungo che in questa direzione uno sforzo enorme è sostenuto ogni giorno anche dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dalle rappresentanze sindacali interne, eletti dai lavoratori. Nonostante questo, i dati a disposizione dicono che rimane ancora molto da fare e buona parte di questo impegno è a carico delle aziende, perché l’organizzazione del lavoro nella prevenzione ha un ruolo centrale, e perché, bisogna ribadirlo con forza, lo prevede proprio il decreto 81/08”.
Decreto che, in effetti, sottoscrive l’importanza del coinvolgimento degli RLS sugli aspetti di prevenzione. “Importanza troppo spesso disattesa in molte aziende. È opportuno che ci sia sinergia e massimo coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori negli aspetti di sicurezza e prevenzione, anche sul tema del rischio biologico”.
Se la salute vale più di qualsiasi indennità
Affermazioni da sottoscrivere, anche se i due anni di pandemia hanno già evidenziato una buona collaborazione tra Governo, single sindacali e associazioni datoriali, culminato con passaggi importanti come il celebrato protocollo nazionale del 14 marzo 2020 – aggiornato il 6 aprile 2021 – sulla prevenzione e protezione dal COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Quindi, per quanto interessante sia la battaglia di ANIEF per il riconoscimento dell’indennità nel comparto scuola, la strada da percorrere indicata da tutti gli attori coinvolti non è quella della quantificazione monetaria del rischio. D’altro canto il concetto stesso di indennità prevede una corresponsione in busta paga a fronte dell’esposizione al rischio, ma se il lavoratore si ammala si tratta di un intervento senza valore effettivo sulla qualità della vita.
Si pensi al caso Eternit, ad esempio. Nella fattispecie chi ha lavorato l’amianto, a posteriori, ha ottenuto un indennizzo, ed è doveroso che ci sia un ampio riconoscimento del danno per tutte le persone coinvolte. Ma l’obiettivo, in tutto il mondo del lavoro, dovrebbe essere rivolto a evitare casi di questa pericolosità. Ecco perché molti CCNL rivolgono lo sguardo su attività diverse, e il metalmeccanico ancora una volta funge da apripista attraverso l’inserimento di esigenze formative per rafforzare la consapevolezza su prevenzione e sicurezza, e consolidare, se possibile, l’applicazione del testo unico.
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