Gli obblighi appena descritti esistono sulla carta da domani. Il problema è l’architettura che dovrebbe renderli operativi, e che non c’è ancora.
Il primo nodo è immediato: I decreti ministeriali attuativi, quelli che definiscono le modalità concrete di raccolta dati, trasmissione all’organismo di monitoraggio e procedure di segnalazione, non sono stati adottati. Hanno novanta giorni di tempo per esserlo. Questo significa che domani la norma è vigente, ma la sua parte più operativa non è ancora applicabile.
Il secondo nodo è strutturale. La Direttiva europea prevedeva che ogni Stato membro istituisse un organismo nazionale di monitoraggio, ovvero il soggetto che raccoglie i dati sui divari retributivi, li elabora, li pubblica e può avviare procedure d’ufficio in caso di violazioni sistematiche. In Francia esiste. In Germania esiste. In Belgio esiste. In Italia, al 7 giugno, non è ancora stato costituito. Senza quell’organismo, la norma aspetta la denuncia individuale. Chi ha i mezzi e la determinazione per fare causa da solo può agire. Gli altri no.
Il terzo nodo riguarda l’execution. Le segretarie confederali CGIL Francesca Re David e Lara Ghiglione hanno identificato lacune tecniche precise che non è corretto liquidare come posizione sindacale: sono una critica giuridica. Il sistema sanzionatorio italiano è sotto la soglia di deterrenza che la Commissione europea considerava necessaria; una sanzione che un’azienda può calcolare come costo operativo non è una sanzione, è una tariffa.
L’inversione dell’onere della prova è introdotta in forma attenuata. Il risarcimento in caso di discriminazione accertata non è automaticamente integrale. I termini di prescrizione restano ordinari invece di essere estesi come prevedeva la Direttiva. Gli obblighi rafforzati per le aziende con appalti pubblici non sono stati recepiti adeguatamente. La CGIL segnala inoltre il rischio di violazione del principio di non regressione del diritto UE; se confermato, il decreto sarebbe impugnabile davanti alla Corte di Giustizia europea.
Il risultato complessivo è questo: da domani esistono obblighi che prima non c’erano, e alcuni di essi – il divieto di chiedere la storia retributiva, l’obbligo di indicare le fasce salariali negli annunci – sono concreti, verificabili e utili fin da subito. Ma il sistema che dovrebbe garantire che quegli obblighi vengano rispettati non è ancora operativo.
L’organismo di monitoraggio non c’è. I decreti attuativi non ci sono. Le sanzioni non dissuadono. Il reporting delle grandi aziende scatta fra un anno, per le medie fra cinque, come se non fosse bastato il ritardo con cui l’Italia ha risposto alla Direttiva europea, utilizzando tutte le proroghe possibili e immaginabili e riducendosi all’ultimo.
La vigenza formale e l’applicabilità concreta sono due cose diverse: questa norma, domani, ha la formalità; sull’applicabilità è tutto da vedere.
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